Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il 6° numero dell’Informativa Reporting di Sostenibilità, dal titolo “Le Società Benefit: principali caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione“.
La Società Benefit, riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico con la Legge di stabilità 2016, rappresenta un modello di business sostenibile, giuridicamente riconosciuto, che si sta diffondendo nel panorama economico italiano.
Questo tipo di società, nel perseguimento delle proprie finalità lucrative, consegue anche finalità di beneficio comune, operando in modo sostenibile verso la società, le persone e l’ambiente. L’agire aziendale implica il conseguimento di profitti, tenendo in considerazione le conseguenze che l’attività aziendale ha in ambiti non finanziari e in un’ottica multistakeholder.
Nel nostro paese il fenomeno delle Società Benefit è in costante crescita: al 31 dicembre 2023 sono infatti 3.619, e rappresentano l’1,23 per mille del totale delle società registrate (nel 2020 erano lo 0,27 per mille).
Non si tratta solamente di una visione etica d’impresa, si legge nell'abstract del documento, ma di un modello di gestione che definisce target concreti, misurabili secondo standard di rendicontazione sulla sostenibilità, verificabili e migliorabili nel tempo. La crescente attenzione verso questo innovativo modo di fare impresa si colloca nel più complesso concetto di sviluppo sostenibile e di longevità dell’azienda, dove gli obiettivi economici vengono integrati con aspetti ambientali e sociali. In un contesto normativo e competitivo in costante evoluzione, emergono luci e ombre.
CLICCA QUI per leggere l'analisi del CNDCEC.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi