Con la Risposta n. 98 dell'11 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate si rivolge ad una società che, avendo ricevuto rilevanti somme dal Commissario Delegato a titolo di ristoro delle maggiori spese per i trasporti effettuati, chiede di sapere quale sia la natura di tali indennizzi, non risultando indicato in nessuna norma che si tratti di contributo in conto esercizio, con le conseguenze fiscali che ne derivano.
Nella Risposta l'Agenzia richiama inizialmente quanto precisato con la Risoluzione 22 gennaio 2010, n. 2/E, ossia che il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative:
La Legge n. 130 del 2018, che ha istituito il beneficio in esame, chiarisce che la funzione del contributo è «consentire il ristoro delle maggiori spese» affrontate dagli autotrasportatori.
Il decreto attuativo, inoltre, precisa che le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardano:
«a) le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l'attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche dipendenti dall' attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;
b) le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo ... la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi».
Ciò premesso, le Entrate concludono che, non sussistendo disposizioni che escludono la concorrenza al reddito di impresa del contributo concesso come ristoro per la percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi, e considerato che la sua finalità è quella di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dagli autotrasportatori, tale contributo rientra nella determinazione della base imponibile, sulla base delle specifiche regole IRES o IRPEF.
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Software in Ms Excel per la determinazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni acquistati nel 2025.
Consente di monitorare gli utilizzi del credito d’imposta utilizzabili dal 2025 e di gestire i risconti del credito d’imposta da contabilizzare ogni anno in base alla percentuale di ammortamento dei beni a cui il credito d’imposta si riferisce o, in caso di beni acquistati in leasing, in base alla durata del contratto di leasing.
Propone inoltre la compilazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei principali righi del quadro RU.
Note tecniche:
E' disponibile anche la versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi