Mercoledì 29 ottobre 2025

Rimborsi chilometrici ai professionisti: concorrono al reddito se non analiticamente documentati

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

I rimborsi chilometrici ai professionisti concorrono al reddito imponibile se non documentati analiticamente: non basta, infatti, il calcolo per chilometri percorsi.
Il chiarimento è contenuto nella Risposta n. 270 del 23 ottobre dell’Agenzia delle Entrate, chiamata a d esprimersi in merito al trattamento fiscale dei rimborsi spese chilometriche percepiti dai lavoratori autonomi e addebitati ai clienti.

Il caso esaminato dall'Amministrazione finanziaria riguardava un professionista che, nel 2025, aveva emesso una fattura con due voci distinte: il compenso per l’attività di consulenza e il rimborso spese chilometriche, calcolato in base ai chilometri percorsi e a una tariffa concordata. L’istante chiedeva se tale rimborso, pur privo di giustificativi di terzi (come scontrini o ricevute di carburante), potesse essere escluso dalla ritenuta d’acconto e dal reddito imponibile ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del TUIR.

L’Agenzia ha ricordato che, a partire dal periodo d’imposta 2025, il nuovo articolo 54 del TUIR (modificato dal D.Lgs. n. 192/2024) prevede l’irrilevanza ai fini reddituali dei rimborsi addebitati analiticamente al committente, ma solo se le spese sono effettivamente sostenute, separate in fattura e comprovate da idonea documentazione che ne dimostri l'esatta riferibilità all’incarico svolto.
Nel caso concreto, tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto che il rimborso chilometrico, pur calcolato su base oggettiva, non soddisfi i requisiti di analiticità richiesti dalla norma, non essendo supportato da giustificativi puntuali. Pertanto, tali somme devono concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo e sono soggette a ritenuta d'acconto prevista, per i redditi di lavoro autonomo, dall'articolo 25, comma 1, del DPR 600/1973.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS