Con la Risposta n. 230 del 3 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’interpretazione prospettata dal contribuente, chiarendo che il termine di 30 mesi per il trasferimento della residenza, ai fini dell’agevolazione “prima casa” in caso di immobili oggetto di interventi agevolabili dal Superbonus, decorre dal termine scaturito dalla sospensione dei termini prevista dall’articolo 24 del d.l. n. 23/2020 (e successive proroghe), e non dalla data di acquisto dell’immobile.
In concreto, per il caso esaminato, il termine utile decorre dal 31 ottobre 2023 – data di conclusione del periodo di sospensione – e non dal rogito stipulato nel novembre 2021, evitando così la decadenza dal regime agevolato “prima casa”.
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