L’Agenzia delle Entrate torna a chiarire l’ambito di applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, fornendo importanti precisazioni in merito ai soggetti che hanno svolto attività presso istituzioni finanziarie internazionali non appartenenti all’Unione europea.
Con la Risposta n. 264 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un cittadino italiano residente nel Regno Unito, iscritto all’AIRE, che aveva lavorato prima presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e successivamente presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), con sede a Londra. L’interessato intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia a partire da ottobre 2025 e ha chiesto se potrà beneficiare del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023.
La BERS, spiega l'Agenzia, non è un’istituzione dell’Unione europea e, pertanto, ai suoi dipendenti non si applicano i privilegi fiscali previsti dall’articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e immunità dell’UE, riservati ai funzionari e agenti delle istituzioni comunitarie.
Di conseguenza, il contribuente non è da considerarsi fiscalmente residente in Italia durante il periodo di lavoro svolto presso la BERS e, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, potrà quindi accedere al nuovo regime impatriati a partire dal periodo d’imposta 2026.
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