Con Risoluzione n. 56 del 13 ottobre l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetti a imposta di registro.
L'Agenzia, in particolare, affronta la questione se la sanzione debba essere calcolata sull’imposta di registro riferita all’intera durata del contratto o, invece, solo al canone annuale.
Richiamando il recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia precisa che, in parziale superamento delle indicazioni contenute nella Circolare n. 26/E del 2011, la sanzione prevista dall’articolo 69 del TUR deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata sul canone relativo alla prima annualità, qualora l’imposta venga versata anno per anno.
Per le annualità successive alla prima, resta invece applicabile la sanzione per tardivo versamento prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi