Martedì 5 aprile 2022

Legge di Bilancio 2022: la Circolare delle Entrate di commento alle novità fiscali

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate illustra e analizza le principali novità normative in materia di imposte dirette contenute nella Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), partendo dal nuovo bonus affitto giovani e dalla proroga al 2024 delle detrazioni per la casa, alle agevolazioni per eventi sismici, alla stabilizzazione del tetto a 2 milioni di euro per compensazioni e rimborsi di crediti di imposta e contributi, fino alla possibilità per ricercatori e docenti tornati in Italia prima del 2020 di usufruire dell’imposta forfetaria prevista per il "rientro dei cervelli".
       
Relativamente al nuovo Bonus affitto per i giovani, l'art. 1, comma 155 dell'ultima Legge di Bilancio riconosce, dall’anno d’imposta 2022, ai giovani tra i 20 e 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale. Se superiore, la detrazione è pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

In particolare, rispetto alla precedente disciplina:

  • viene elevato dai 30 ai 31 anni (non compiuti) il requisito anagrafico per usufruire della detrazione;
  • viene estesa la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare, come ad esempio una stanza;
  • viene innalzato il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
  • viene stabilito che l’immobile per cui spetta l’agevolazione debba essere adibito a residenza del locatario;
  • viene prevista una detrazione più elevata pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro e il 20% dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di affitto di fondo agricolo

    L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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