Imprese in contabilità semplificata: obbligo di dettaglio delle rimanenze di magazzino

Con l’Ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025 la Corte di Cassazione, esprimendosi in tema di imposte sui redditi di impresa, ha chiarito che anche le imprese minori in contabilità semplificata sono tenute a indicare annualmente, nel registro degli acquisti ai fini IVA, il valore delle rimanenze, riportando la suddivisione dei beni in categorie omogenee, per tipologia e quantità, in conformità alla disciplina tributaria sulla valutazione delle rimanenze, non potendo limitarsi all’annotazione dell’importo globale.
L’assenza di tali indicazioni di dettaglio, qualora richieste dai verificatori, può essere sanata dal contribuente nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica. In caso contrario, l’amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo.

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