Giovedì 16 novembre 2023

Imposta di bollo entro il 30 novembre 2023

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Scade il 30 novembre il termine per il versamento dell’imposta di bollo per le fatture emesse nel terzo trimestre 2023.

Il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” ha previsto che, se l’imposta dovuta per il primo / secondo trimestre risulta pari o inferiore a € 5.000 (in precedenza la soglia era di € 250), il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo / terzo trimestre.

E’ pertanto possibile che al 30 novembre debba essere versata l’imposta di bollo relativamente anche al I e al II trimestre 2023.

L’Agenzia Entrate ha reso noto che, anche nel caso in cui il versamento riguardi più trimestri, questo deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri ed utilizzando il relativo codice tributo.

Si ricorda che i codici tributo individuati sono i seguenti:

2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre
2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre
2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre
2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre

 


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Calcolo ravvedimento operoso versamenti (vers. 2025)

    Calcolo ravvedimento operoso versamenti (vers. 2025)

    Nuova versione con la gestione dei codici tributo relativi alle maggiorazioni per acconti CPB.

    Ravvedimento operoso versamenti è il foglio di calcolo Excel che tanto successo ha ottenuto per la semplicità di funzionamento. Fornisce i dati utili alla compilazione dell'F24.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Finanziamento S.r.l. da parte dei soci

    Finanziamento S.r.l. da parte dei soci

    La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari. 
    La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Modello di memoria difensiva contro uno schema d’atto 2025

    Modello di memoria difensiva contro uno schema d’atto 2025

    Ricevere uno "schema d'atto" dall'Agenzia Entrate può essere un momento delicato, ma è anche un'opportunità per presentare la propria posizione prima che l'atto diventi definitivo. Prima di redigere la memoria difensiva, è fondamentale prestare attenzione a diversi aspetti chiave per massimizzare le possibilità di successo.

    Sono fondamentali alcuni passaggi:

    • comprendere a fondo lo schema d'atto - leggere attentamente e identificare le contestazioni specifiche, gli importi richiesti, le annualità interessate e le norme violate secondo l'Agenzia delle Entrate;
    • verificare che la documentazione su cui si basa l'accertamento sia effettivamente quella in possesso dell'Agenzia e che le citazioni siano accurate;
    • raccogliere la documentazione pertinente che possa confutare le contestazioni mosse e organizzarla in modo logico e facilmente consultabile;
    • valutare i termini di presentazione (scadenze ed eventuali sospensioni dei termini);
    • e a quel punto determinare la strategia difensiva. Le contestazioni dell'Agenzia sono basate su fatti errati? Ci sono precedenti giurisprudenziali o prassi consolidate? Lo schema d'atto presenta vizi di forma (es. mancanza di motivazione, errori nell'indicazione delle norme)?

    La redazione della memoria difensiva diventa dunque il passaggio essenziale della strategia difensiva.
    Prendersi il tempo necessario e i giusti supporti per analizzare tutti questi aspetti prima di agire può fare la differenza nel risultato finale.

    a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS