Equità orizzontale tra lavoratori autonomi e dipendenti: a questo obiettivo, in particolare, dovrebbe tendere la riforma fiscale secondo i Commercialisti, che ritengono "tecnicamente condivisibile" l’eventuale scelta di passare ad una curva di progressività costruita su "modello tedesco" prospettata in questi ultimi mesi. A patto, però, che non si tratti di una mera "vestizione alla tedesca" di una progressività italiana che, nella sostanza, rimarrebbe ancorata alle sue logiche attuali, sia nei suoi profili di sviluppo "verticale", tra contribuenti con livelli diversi di reddito imponibile, che in quelli di sviluppo “orizzontale”, tra contribuenti con lo stesso reddito imponibile, ma tipologie diverse di redditi che concorrono a formarlo.
Questa la posizione dei Commercialisti, presentatannel corso dell’’audizione parlamentare sulla riforma dell’Irpef tenutasi presso le Commissioni riunite Finanze e Tesoro di Camera e Senato.
"Se la politica sceglierà invece di mantenere l’attuale sistema di progressività", spiegano ancora i Commercialisti, "l’alternativa al modello tedesco potrebbe essere rappresentata dal frazionamento in due l’attuale terzo scaglione e da un intervento sulle detrazioni, al fine di superare le criticità dell’attuale sistema di tassazione progressivo. Come quella legata al modello tedesco, anche questa seconda opzione darebbe risultati tangibili in termini di equiparazione della pressione fiscale tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti".
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:
- fiscale
- gestionale/strategico.
1. Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
2. Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
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