Da una ricerca realizzata dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti emerge che un Commercialista che esercita la professione in forma aggregata, in media, dichiara un reddito professionale netto 2,4 volte maggiore di un Commercialista che esercita in forma individuale.
L'analisi è stata realizzata disaggregando i dati reddituali, oltre che per classi di età, genere e territorio, anche sulla base dell'esercizio della professione in forma aggregata (associata e/o societaria) o esclusivamente in forma individuale.
In questo modo è stato possibile definire "il moltiplicatore del reddito medio aggregato" come rapporto tra la media dei redditi dei professionisti aggregati e quella dei professionisti individuali.
Il documento si interroga anche sui motivi per cui, a fronte di un moltiplicatore così elevato, i professionisti che esercitano in forma aggregata risultino essere solo uno su cinque, quindi il 20% del totale.
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale e successive modificazioni e integrazioni).
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Nuova versione con la gestione dei codici tributo relativi alle maggiorazioni per acconti CPB.
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