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Mercoledì 17 settembre 2025

Figli a carico e detrazioni: stop ai 30 anni, ma restano le agevolazioni per spese e oneri

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con la Risposta n. 243 del 15 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di detrazioni per carichi di famiglia, alla luce delle modifiche introdotte dall’ultima Legge di bilancio all’articolo 12 del TUIR.
La nuova disciplina prevede che, a partire dall’anno d’imposta 2025, la detrazione massima resti fissata in 950 euro per ciascun figlio, ma si applichi esclusivamente ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni. Pertanto, i figli che compiono 30 anni nel corso dell’anno non potranno più beneficiare della detrazione, salvo che abbiano una disabilità riconosciuta.
All’Amministrazione finanziaria è stato chiesto se il compimento del 30° anno di età comporti la perdita automatica dello status di familiare fiscalmente a carico, indipendentemente dal reddito percepito, oppure se tale qualifica possa comunque permanere, permettendo ai genitori di fruire delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenute nell’interesse del figlio.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di età introdotto dalla legge di bilancio riguarda esclusivamente la detrazione per figli a carico prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c), del TUIR. Tuttavia, grazie al comma 4-ter dello stesso articolo, i figli per i quali non spetta più la detrazione restano comunque considerati fiscalmente a carico se rispettano i requisiti reddituali (2.840,51 euro, elevati a 4.000 per i figli fino a 24 anni). 
In questo modo, pur cessando la detrazione al compimento dei 30 anni, i genitori possono continuare a beneficiare delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese – come quelle sanitarie, universitarie o per interessi passivi – sostenute nell’interesse del figlio, ai sensi dell’art. 15 TUIR. La detrazione di 950 euro è riconosciuta, in ogni caso, dal mese in cui il figlio compie 21 anni fino al mese che precede il compimento dei 30.

L'Agenzia ha infine precisato che il sostituto d’imposta è tenuto a indicare i dati del figlio fiscalmente a carico nella Certificazione Unica anche se non spettano più le detrazioni per carichi di famiglia.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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