Anche l’“evasore totale” ha diritto alla detrazione dell’IVA a monte: secondo la Cassazione, negli accertamenti induttivi l’importo dei ricavi ricostruiti dal Fisco deve intendersi già comprensivo di IVA.
Con l’ordinanza n. 31406 del 2 dicembre 2025, la Corte di Cassazione (Sezione V civile) ha affermato un importante principio in materia di IVA e accertamenti induttivi.
Nel caso di operazioni completamente occultate al Fisco, la ricostruzione “induttiva pura” della base imponibile deve essere intesa come comprensiva dell’IVA, in conformità agli artt. 73 e 78 della direttiva 2006/112/UE e al principio di neutralità dell’imposta.
Secondo la Suprema Corte, anche il contribuente qualificabile come “evasore totale” conserva il diritto di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti a monte, purché tale diritto sia esercitato entro i termini di decadenza previsti dalla legge. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di applicare le sanzioni previste per contrastare la frode fiscale.
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