Con la sentenza n. 29070 del 4 novembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che l’articolo 28, comma 4, del Dlgs n. 175/2014, che differisce di cinque anni l’efficacia dell’estinzione della società dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese ai fini della validità degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, trova applicazione indipendentemente dalla natura dell’iniziativa che ha condotto alla cancellazione.
La Suprema Corte ha infatti escluso che il differimento quinquennale operi solo nelle ipotesi di cancellazione volontaria della società a seguito della liquidazione, ritenendo invece irrilevante che l’estinzione derivi da un’iniziativa doverosa del curatore, come nel caso di cancellazione successiva alla chiusura del fallimento.
In assenza di limitazioni testuali nella norma, osserva la Corte, non è ammissibile un doppio regime di efficacia estintiva fondato sulla diversa origine della cancellazione, soluzione che risulterebbe contraria alle finalità di razionalizzazione e semplificazione perseguite dal legislatore.
Ne consegue la piena validità degli atti impositivi notificati entro il quinquennio successivo alla richiesta di cancellazione e la legittimità dell’azione accertativa e di riscossione dell’Amministrazione finanziaria anche nei confronti degli ex soci della società estinta.
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