Chiarimenti sugli adempimenti pubblicitari e catastali nei casi di espropriazione per pubblica utilità. Niente doppia trascrizione per i concessionari: il loro "uso" trova spazio solo in ambito catastale.
Con la Risoluzione n. 65/E del 10 novembre l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire gli adempimenti di pubblicità immobiliare e catastale relativi agli atti di espropriazione per pubblica utilità, in particolare quelli finalizzati alla realizzazione di strade pubbliche.
Il caso esaminato riguardava la richiesta di un ente concessionario/gestore dei beni espropriati, che opera per conto dello Stato, di procedere alla trascrizione dell’esproprio non solo a favore del Demanio pubblico dello Stato per il diritto di proprietà, ma anche a proprio favore per il corrispondente “uso” derivante dal rapporto di concessione.
Secondo le Entrate tale doppia trascrizione non è possibile, poiché il diritto di uso del concessionario non ha natura reale e, quindi, non rientra tra gli atti soggetti a trascrizione ai sensi del codice civile. La trascrizione nei registri immobiliari resta limitata al trasferimento della proprietà al Demanio.
L’Agenzia ha tuttavia precisato che l’uso del concessionario/gestore può essere comunque rappresentato in ambito catastale, mediante il completamento dell’intestazione catastale del bene demaniale, in coerenza con la funzione inventariale del catasto e secondo le modalità già previste dalle istruzioni catastali.
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