Con Comunicato Stampa del 29 aprile 2020 l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha denunciato comportamenti e pratiche scorrette da parte degli istituti di credito, evidenziate da un proliferare di adempimenti, richieste burocratiche e proprie richieste "borderline" alle domande di finanziamento da parte di imprenditori e lavoratori autonomi.
L'AIDC ha infatti esaminato le numerose segnalazioni ricevute da tutto il territorio nazionale in merito ai comportamenti "anomali" tenuti dagli istituti di credito nell'evadere le suddette domande.
Ad esempio in Veneto vengono richieste fideiussioni personali a garanzia del finanziamento, la selezione domande viene esaminata, non in ordine cronologico, ma sulla base del merito del rating. In Lombardia ed in Emilia Romagna sono giunte segnalazioni di richieste di compensazione parziale dell'erogazione del finanziamento con posizioni pregresse e sofferenti, in alcuni casi con esplicite note nei siti aziendali.
"Tale pratica", ha ricordato Andrea Ferrari, Presidente AIDC, "è chiaramente scorretta", ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 13 del DL Liquidità, così come recentemente chiarito anche dai vertici ABI.
E' stata inoltre segnalata ad AICD la ridondanza della documentazione pretesa a sostegno della richiesta di finanziamento, con moltiplicazione di firme, moduli e modelli di sicuro non obbligatori e spesso del tutto inutili (soprattutto nei casi di garanzia integrale dello Stato).
Obiettivo del D.L. liquidità, denuncia l'AIDC, era quello di dare immediata risposta agli urgenti ed indifferibili fabbisogni finanziari degli operatori economici, impossibilitati ad operare, causa pandemia. Era ed è necessaria una liquidità immediata e di facile accesso.
"A questo punto il problema dove risiede, nel provvedimento o nella sua attuazione?", si chiede l'AIDC.
Da un lato, conclude l'Associazione, si può in parte comprendere l'attenzione posta dagli Istituti di Credito nell'erogazione di prestiti solo parzialmente garantiti dallo Stato. Ciò che sicuramente va censurato è il comportamento mirato ad utilizzare l'eccesso di burocrazia come strumento a copertura della reale intenzione di sostituire affidamenti chirografari con affidamenti garantiti dallo Stato, oppure quello destinare la liquidità alla clientela primaria per operazioni speculative.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
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