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Pur a fronte della chiara e conclamata emergenza, fatta salva la possibilità, per alcune specifiche attività, di usufruire di un credito d'imposta in misura pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo (articolo 65 del decreto legge 18/2020), ma solo per i locali C1 (botteghe e negozi), non esiste però al momento, nel nostro ordinamento legislativo, una norma che permette al conduttore di ottenere la riduzione del canone di locazione, ancorché si verifichino eventi straordinari.
Il conduttore, pur a fronte di un evidente stato di necessità riconducibile ad una causa di forza maggiore:
Ciò non toglie che chiunque abbia in essere un rapporto di locazione, sia di natura abitativa che per uso diverso e indipendentemente dal regime fiscale scelto possa liberamente concordare delle modifiche contrattuali finalizzate a ridurre o sospendere i canoni previsti dal contratto.
E' un'operazione che richiede comunque attenzione anche per consentire al proprietario di pagare le imposte per i canoni effettivamente percepiti nella misura concordata e non invece nella misura maggiore teoricamente prevista per il contratto ordinario non rinegoziato.
Abbiamo pubblicato un modello di rinegoziazione con la relativa procedura.
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