Giovedì 13 novembre 2025

Contributo Superbonus 2024: pronto il codice tributo per la restituzione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Risoluzione n. 64/E del 10 novembre l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “8161” per la restituzione spontanea del Contributo Superbonus 2024 non spettante.

Tale contributo, ricordiamo, è stato introdotto dall'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 212/2023, che ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che si trovano in particolari condizioni reddituali e che hanno sostenuto, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, spese relative a interventi edilizi per le quali spetta una detrazione d’imposta nella misura del 70%.
Il decreto del Mef del 6 agosto 2024 ha definito criteri e modalità di erogazione del contributo, e il successivo provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 360503/2024 ne ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, oltre a stabilire che, se il contributo è riconosciuto in tutto o in parte non spettante, il beneficiario è tenuto alla restituzione spontanea delle somme ricevute, senza possibilità di compensazione, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997.

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), è stato quindi istituito il codice tributo "8161", denominato “Contributo a fondo perduto per superbonus – Restituzione spontanea – art. 1, comma 2, DL 212 del 2023”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
    • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, il codice tributo istituito con la presente risoluzione;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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