Con la Risposta ad interpello n. 449 del 6 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il Comune che risulti incluso tra quelli colpiti da un evento calamitoso e che il cui conseguente stato di emergenza sia ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020), può fruire del contributo a fondo perduto, determinando lo stesso in base alle percentuali previste al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.
Nella risposta le Entrate, dopo aver passato in rassegna la normativa agevolativa prevista dal Decreto "Rilancio", si sofferma sulla circolare n. 22/E del 2020 che, al punto 5.2, prevede che possano fruire del contributo anche i soggetti che, pur non avendo registrato un calo di fatturato/corrispettivi, "a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19".
Dunque, per poter usufruire dell'agevolazione:
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
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