Con Risposta n. 307 del 9 dicembre l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai membri di commissioni e collegi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c–bis) del TUIR.
L'interpello sottoposto all'Amministrazione finanziaria ha riguardato un magistrato che è stato designato alle funzioni di presidente di un collegio consultivo tecnico (CCT) da parte di un ente e che ha accettato l'incarico su autorizzazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza.
Nonostante il contratto fosse stato stipulato come collaborazione autonoma senza vincoli di subordinazione, nella certificazione unica (CU) 2025, relativa ai redditi 2024, l'ente aveva qualificato le somme erogate al richiedente come redditi da lavoro dipendente, mentre il magistrato riteneva che l'attività di presidente del CCT rientrasse nella categoria del lavoro autonomo occasionale, caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione e che il relativo fosse sia riconducibile ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR.
L’Amministrazione finanziaria esclude che possano essere qualificati come redditi diversi. Le somme percepite dal magistrato devono essere tassate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, rientrando, infatti, nella disciplina dei rapporti di collaborazione tipici previsti dalla legge per la partecipazione a collegi e commissioni.
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