Decreto Vice Ministro Economia e Finanze 27.12.2024 – G.U. 305 del 31.12.2024
Il tasso legale di interesse è stato ridotto dal 2,5% al 2% con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Il D.lgs. 139/2024 ha introdotto il comma 5 – ter all’art. 46 del Testo Unico in materia di imposta di registro che prevede che il saggio legale di interesse non può essere inferiore al 2,5%, cosicchè in materia di imposta di registro, donazioni e successioni, continuano ad applicarsi le regole del 2024, per gli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dall’1.1.2025.
Resta quindi valido il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell’Imposta di Registro ? D.P.R. 131/1986 ? come da tabella riportata in allegato al Decreto MEF 2024.
Come si calcola il diritto di usufrutto
Valore di un immobile in piena proprietà: 150.000 euro (a) Tasso di interesse legale (da 1.1.2023) 2,5% (b)
Età del beneficiario (anni compiuti) anni 55 ? coefficiente da tabella decreto MEF = 26 (c)
Rendita annua (a) x (b) = 3.750 (d) (d=150.000 x2,5%)
Valore dell’usufrutto: (d) x (c) =
97.500 (e) (e= 3.750x26)Valore della nuda proprietà: (a) ? (e) = 52.500 (= 150.000 ? 97.500)
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,50 per cento.
Età del beneficiario |
Coefficiente |
da 0 a 20 | 38 |
da 21 a 30 | 36 |
da 31 a 40 | 34 |
da 41 a 45 | 32 |
da 46 a 50 | 30 |
da 51 a 53 | 28 |
da 54 a 56 | 26 |
da 57 a 60 | 24 |
da 61 a 63 | 22 |
da 64 a 66 | 20 |
da 67 a 69 | 18 |
da 70 a 72 | 16 |
da 73 a 75 | 14 |
da 76 a 78 | 12 |
da 79 a 82 | 10 |
da 83 a 86 | 8 |
da 87 a 92 | 6 |
da 93 a 99 | 4 |
Contratto d'affitto di azienda
L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone.
L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda.
Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto.
Pertanto l'affittuario:
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
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