L'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 432 del 24 agosto 2022 ha chiarito che, nelle ipotesi di cessione d'azienda o di uno o più rami aziendali, che abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa, il cessionario deve assolvere tutti gli adempimenti, agli effetti dell'IVA, successivi alla data di cessione.
Dunque, laddove il cessionario/committente abbia correttamente riversato l'IVA indebitamente detratta, è l'avente causa il soggetto legittimato a presentare la domanda di restituzione, a decorrere dalla data di rimborso dell'IVA a suo tempo applicata in via di rivalsa al cliente.
Anche quando l'operazione straordinaria riguarda due soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia, valgono gli stessi obblighi e gli stessi diritti previsti dalla disciplina IVA per operazioni straordinarie fra soggetti residenti, precisa ancora l'Ag. Entrate. Lo stesso vale con riferimento all'ipotesi di cessione d'azienda o di uno o più rami aziendali tra due soggetti non residenti, che operano ciascuno per tramite di un proprio rappresentante fiscale in Italia.
Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.
Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:
- cessione di azienda;
- donazione di azienda;
- successione di azienda;
- cessione di partecipazione societaria;
- donazione di partecipazione societaria;
- successione di partecipazione societaria.
Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.
Il documento è aggiornato al 9 giugno 2025.
Il presente documento si propone quale strumento guida per il controllo e la verifica delle operazioni di chiusura del bilancio oltre che utile promemoria per gli adempimenti fiscali e i futuri controlli.
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