Con la Risposta ad interpello n. 229 del 3 settembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento Iva applicabile ai corrispettivi riscossi da un ente pubblico economico che svolge
la propria attività nel settore della promozione turistica, per l’accesso a tre differenti attrattive turistico-culturali: la visita guidata alla miniera, la visita al parco speleologico e la traversata del ponte tibetano.
Considerato che la norma di esenzione oggetto del quesito (articolo 10, comma 1, n. 22 del d.P.R. n. 633/1972) mira a riconoscere, sotto il profilo Iva, un regime agevolativo alla "visita" al luogo ritenuto di interesse culturale, le prime due attività, in virtù della loro finalità educativa e culturale, riconducibile al concetto di “visita” a luoghi di interesse storico e scientifico, rientrano nell’ambito di applicazione della norma, e sono pertanto esenti da IVA, inclusi i servizi accessori strettamente connessi (come infopoint, guide, dispositivi di sicurezza e parcheggi).
Invece, a differenza delle precedenti attività, la traversata del ponte tibetano, qualificata come esperienza ludico-sportiva e priva di contenuti culturali strutturati, e dunque non può beneficiare dell’esenzione, con conseguente imponibilità ai fini Iva dei relativi corrispettivi.
In ogni caso l'Agenzia ha ribadito che i corrispettivi per la vendita di biglietti relativi alle attività, anche se esenti, devono essere certificati mediante il rilascio di titoli di accesso attraverso biglietterie automatizzate o misuratori fiscali, ai sensi dell’articolo 74-quater del d.P.R. n. 633/1972, con trasmissione dei dati alla SIAE, che successivamente li mette a disposizione dell'Anagrafe Tributaria.
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