Mercoledì 30 aprile 2025

Al via la consultazione della precompilata 2025

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Dallo scorso 30 aprile la dichiarazione precompilata è disponibile in consultazione sul sito internet dell'Agenzia Entrate.
I modelli 730 e Redditi PF in consultazione sono già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.
A partire dal 15 maggio, invece,  sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi.

Anche quest’anno i contribuenti potranno optare per il 730 semplificato, che li guiderà passo passo, in modo semplice ed intuitivo, fino all'invio della dichiarazione. Dopo aver accettato o modificato i dati, il sistema li inserirà automaticamente all’interno del modello.

Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025. Per chi presenta il modello Redditi, invece, la scadenza sarà il 31 ottobre.
Tutti i dettagli sono contenuti nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2025.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Quietanza di pagamento

    La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Diffida a risarcire il danno

    La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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