Con Provvedimento del 5 giugno l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità operative che devono seguire i beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” la cui iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA è stata rifiutata a causa dell’indicazione nei modelli REDDITI, IRAP e 770 relativi al periodo d’imposta 2021 di dati errati o non coerenti con la normativa agevolativa di riferimento, per correggere le irregolarità e sanare la propria posizione.
Nel provvedimento sono inoltre indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti, finalizzata alla promozione dell’adempimento spontaneo, contenente:
Come regolarizzare gli errori e beneficiare della riduzione delle sanzioni
L'Agenzia chiarisce innanzitutto che il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:
Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.
A seguito della regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.
Se la mancata registrazione dell’aiuto individuale non è imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
In ogni caso sono dovute le relative sanzioni ma il contribuente potrà fruire delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso.
La redazione di un ricorso tributario, oggi più che mai, richiede un'attenzione particolare alle continue evoluzioni normative, giurisprudenziali e dottrinali. La riforma della giustizia tributaria, entrata in vigore in diverse fasi tra fine 2022 e inizio 2024, ha trasformato profondamente il panorama.
In questo scenario, la preparazione di un ricorso tributario oggi richiede una formazione costante e una grande attenzione ai dettagli procedurali e sostanziali, alla luce di una giustizia tributaria in profonda trasformazione. Un Professionista aggiornato sulle ultime novità può fare la differenza nella gestione efficace del contenzioso e nella stesura di un ricorso solido.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel
Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
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