Rag. Rosario Galli

Commercialisti - Revisori Contabili

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Venerdì 24 maggio 2024

Aggiornati i coefficienti per IMU e IMPi 2024 dei fabbricati D

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

È stato emanato il Decreto 8 marzo 2024, con il quale il MEF (Dipartimento delle Finanze) ha aggiornato, per l'anno 2024, i coefficienti per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).
Si tratta degli immobili a destinazione speciale, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e contabilizzati distintamente.

Questi i coefficienti di aggiornamento:

ANNO

COEFFICIENTE

ANNO

COEFFICIENTE

2024

1,02

2002

1,76

2023

1,04

2001

1,80

2022

1,17

2000

1,86

2021

1,21

1999

1,89

2020

1,22

1998

1,92

2019

1,22

1997

1,96

2018

1,24

1996

2,03

2017

1,25

1995

2,09

2016

1,25

1994

2,15

2015

1,26

1993

2,20

2014

1,26

1992

2,22

2013

1,26

1991

2,26

2012

1,29

1990

2,37

2011

1,33

1989

2,47

2010

1,35

1988

2,58

2009

1,36

1987

2,80

2008

1,42

1986

3,01

2007

1,47

1985

3,23

2006

1,51

1984

3,44

2005

1,55

1983

3,66

2004

1,64

1982

3,87

2003

1,70

 

 

 

Fonte: https://www.finanze.gov.it
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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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    Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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