I contribuenti che hanno aderito al concordato presentivo biennale per il biennio 2024-2025 possono usufruire delle agevolazioni previste ai fini Iva dall'art. 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017 già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato. Dunque, questi soggetti potranno far valere tali benefici già nella dichiarazione Iva 2025, relativa all’anno di imposta 2024, da presentare entro il prossimo 30 aprile.
Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle Entrate, in una FAQ pubblicata lo scorso 24 febbraio.
In particolare il citato articolo riconosce, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA:
L'art. 19, comma 3, del DL n. 13 /2024 (decreto CPB) dispone che per i periodi d'imposta oggetto del concordato preventivo biennale siano riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'IVA, previsti dal citato art. 9-bis, comma 11.
Ebbene le Entrate chiariscono che i soggetti interessati possono avvalersi di tali benefici già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato, in quanto l’adesione al CPB è effettuata nel corso di tale primo anno e, quindi, ben prima del termine di presentazione del relativo modello IVA.
In definitiva, non si verifica in questo caso quel “gap” temporale tra presentazione della dichiarazione IVA e modelli ISA che giustifica l’applicazione differita delle predette agevolazioni ai fini IVA per chi ottiene determinati punteggi ISA.
Nel caso di specie, quindi, in cui l’adesione al concordato preventivo biennale è effettuata nel 2024, il beneficio dell'esonero dall’apposizione del visto di conformità trova applicazione già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2025, relativa all’anno di imposta 2024. Inoltre, il beneficio in parola, qualora rivolto ai soggetti che hanno aderito al CPB, può essere inteso con il limite più elevato di 70.000 euro.
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È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro.
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