Con la Circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate risponde alle ulteriori richieste di chiarimenti avanzate a seguito della pubblicazione della Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 che, con riferimento alle disposizioni in tema di IRAP previste dall'articolo 24 del Decreto "Rilancio", ha fornito specifiche risposte a quesiti sul tema.
L'Art. 24 del Decreto ha previsto, in considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la cancellazione del saldo per il 2019 e della prima rata d'acconto 2020 dell'Irap per aziende e autonomi che hanno un fatturato (compensi) fino a 250 milioni di euro.
Nella nuova Circolare pubblicata l'Agenzia Entrate, fornisce indicazioni pratiche in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo, con specifico riferimento al calcolo dell'IRAP da versare a saldo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ed alla possibilità, qualora il saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto "dovuta" per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.
Nel documento, inoltre, viene approfondito l'ambito applicativo dell'articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020 (Decreto "Liquidità").
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi