Venerdì 4 settembre 2020

La pulizia degli impianti di condizionamento rientra tra le spese sostenute per la santificazione degli ambienti di lavoro?

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Nella Circolare n. 25 del 20 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori risposte ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle principali misure del Decreto "Rilancio" a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e dei cittadini per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID 19.

In tema di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125) viene chiesto se le attività di pulizia degli impianti di condizionamento rientrino tra le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 125 del decreto rilancio.

In merito l'Agenzia Entrate ricorda innanzitutto che i chiarimenti interpretativi relativi all'ambito applicativo del credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione sono stati forniti con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, e chiarisce che:

  • l'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di "sanificazione", così come qualificate dalla circolare n. 20/E del 10 luglio 2020;
  • le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare "la capacità filtrante del ricircolo" attraverso, ad esempio, la sostituzione dei "filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate", mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 125 del Decreto.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

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