È stato approvato il 13 novembre scorso il decreto sulle polizze rischi catastrofali per le imprese. In realtà, i contenuti dello schema di decreto interministeriale erano stati già anticipati nel mese di settembre dal MIMIT.
Cosa si prevede, dunque?
L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della legge 30 dicembre 2023, n. 213), entrerà in vigore il primo gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.
Dalle anticipazioni fornite dalla stampa, risulta che vi saranno vantaggi per le imprese virtuose. Difatti, il testo approvato del decreto ministeriale richiede non solo la proporzionalità al diverso livello di rischio all’interno del territorio nazionale, ma stabilisce che si dovrà stimolare, anche con una politica di sconto legata alla capacità delle imprese assicurate nell’adottare misure di sicurezza idonee a prevenire e gestire al meglio i rischi e proteggere i beni assicurati.
Inoltre, è stata eliminata la norma dell’obbligo assicurativo all’impresa utilizzatrice dei beni, qualora la stessa non coincida col proprietario e quest’ultimo non abbia provveduto ad assicurarli.
Particolarmente importante è il ridimensionamento, rispetto alle previsioni di legge, della portata dell’obbligo a contrarre per le compagnie assicurative, rimasto pressoché invariato rispetto alle bozze.
In realtà, già il decreto interministeriale il MIMIT aveva sottolineato l’implementazione di quanto già previsto dal DDL “Ricostruzione”, che introduce l'obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali: con tale disposizione, infatti, si va verso la garanzia di una maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, al fine di permettere loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività.
Pertanto, lo schema di decreto interministeriale, del quale si attende il testo definitivo, definisce:
le imprese soggette all’obbligo assicurativo;
l’oggetto della copertura assicurativa;
le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).
Quali imprese sono interessate all’obbligo assicurativo? - L'obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.
Quindi, tutte le imprese con sede legale in Italia o stabile organizzazione sul territorio dovranno stipulare polizze per proteggere i propri beni immobiliari, fabbricati e attrezzature da calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Le imprese agricole, definite dall’articolo 2135 del Codice Civile, non sono obbligate a stipulare polizze catastrofali per i loro beni. Sono, inoltre, esclusi dalla copertura gli immobili con abusi edilizi, danni causati da conflitti, terrorismo, sostanze pericolose, e rischi di contaminazione.
Quali sono gli eventi catastrofali da assicurare?
Le polizze catastrofali devono coprire i danni ai beni delle imprese causati da specifici eventi naturali considerati “catastrofali”.
Gli eventi che devono essere inclusi nella copertura assicurativa sono:
-il sisma: vibrazioni della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni;
-le alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d'acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;
-le frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.
Certamente, i premi sono calcolati in base al rischio, considerando fattori come la vulnerabilità e la posizione geografica dei beni assicurati, oltre a misure preventive adottate dalle aziende.
Gli importi vengono aggiornati periodicamente per rispecchiare cambiamenti nei rischi, sulla base di conoscenze scientifiche.
Sanzioni
Mancano invece sanzioni per le imprese tenute ad assicurarsi: potranno tutt’al più perdere il diritto a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di finanziarie pubbliche, concessi non solo in occasione di eventi catastrofali (legge 213/2023, articolo 1, comma 102). Inoltre, nelle imprese più strutturate, potrebbero scattare le responsabilità delle cariche apicali nei confronti dei soci (come può essere nel caso dell’articolo 2392 del Codice civile per le società di capitali).
Cosa si prevede, dunque?
L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della legge 30 dicembre 2023, n. 213), entrerà in vigore il primo gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.
Dalle anticipazioni fornite dalla stampa, risulta che vi saranno vantaggi per le imprese virtuose. Difatti, il testo approvato del decreto ministeriale richiede non solo la proporzionalità al diverso livello di rischio all’interno del territorio nazionale, ma stabilisce che si dovrà stimolare, anche con una politica di sconto legata alla capacità delle imprese assicurate nell’adottare misure di sicurezza idonee a prevenire e gestire al meglio i rischi e proteggere i beni assicurati.
Inoltre, è stata eliminata la norma dell’obbligo assicurativo all’impresa utilizzatrice dei beni, qualora la stessa non coincida col proprietario e quest’ultimo non abbia provveduto ad assicurarli.
Particolarmente importante è il ridimensionamento, rispetto alle previsioni di legge, della portata dell’obbligo a contrarre per le compagnie assicurative, rimasto pressoché invariato rispetto alle bozze.
In realtà, già il decreto interministeriale il MIMIT aveva sottolineato l’implementazione di quanto già previsto dal DDL “Ricostruzione”, che introduce l'obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali: con tale disposizione, infatti, si va verso la garanzia di una maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, al fine di permettere loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività.
Pertanto, lo schema di decreto interministeriale, del quale si attende il testo definitivo, definisce:
le imprese soggette all’obbligo assicurativo;
l’oggetto della copertura assicurativa;
le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).
Quali imprese sono interessate all’obbligo assicurativo? - L'obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.
Quindi, tutte le imprese con sede legale in Italia o stabile organizzazione sul territorio dovranno stipulare polizze per proteggere i propri beni immobiliari, fabbricati e attrezzature da calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Le imprese agricole, definite dall’articolo 2135 del Codice Civile, non sono obbligate a stipulare polizze catastrofali per i loro beni. Sono, inoltre, esclusi dalla copertura gli immobili con abusi edilizi, danni causati da conflitti, terrorismo, sostanze pericolose, e rischi di contaminazione.
Quali sono gli eventi catastrofali da assicurare?
Le polizze catastrofali devono coprire i danni ai beni delle imprese causati da specifici eventi naturali considerati “catastrofali”.
Gli eventi che devono essere inclusi nella copertura assicurativa sono:
-il sisma: vibrazioni della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni;
-le alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d'acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;
-le frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.
Certamente, i premi sono calcolati in base al rischio, considerando fattori come la vulnerabilità e la posizione geografica dei beni assicurati, oltre a misure preventive adottate dalle aziende.
Gli importi vengono aggiornati periodicamente per rispecchiare cambiamenti nei rischi, sulla base di conoscenze scientifiche.
Sanzioni
Mancano invece sanzioni per le imprese tenute ad assicurarsi: potranno tutt’al più perdere il diritto a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di finanziarie pubbliche, concessi non solo in occasione di eventi catastrofali (legge 213/2023, articolo 1, comma 102). Inoltre, nelle imprese più strutturate, potrebbero scattare le responsabilità delle cariche apicali nei confronti dei soci (come può essere nel caso dell’articolo 2392 del Codice civile per le società di capitali).