Giovedì 19 marzo 2020

Nota Assonime sulla flessibilità dei tempi di convocazione delle assemblee di bilancio e possibilità di tenere assemblee a porte chiuse

a cura di: Meli e Associati
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Nota Assonime sulla flessibilità dei tempi di convocazione delle assemblee di bilancio e possibilità di tenere assemblee a porte chiuse

Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 prevede una maggiore flessibilità nei tempi di svolgimento dell'assemblea, consentendo a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria di bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, derogando alle disposizioni normative e all'eventuale mancanza di una previsione statutaria.

Questa flessibilità, peraltro contenuta nei tempi e già prevista in via generale dall'ordinamento, appare opportuna per venire incontro alle difficoltà operative che coinvolgono molte società e per consentire l'efficace applicazione delle nuove modalità di svolgimento dell'assemblea, per le quali il Decreto ha previsto una serie di misure volte a evitare la presenza fisica dei soci.

In particolare, le società quotate, sia sul mercato regolamentato sia un sistema multilaterale di negoziazione, e le società con azioni diffuse potranno infatti prevedere che il voto sia esercitato esclusivamente attraverso il rappresentante designato, anche qualora tale figura non sia prevista dallo statuto, secondo modalità semplificate rispetto alle attuali previsioni regolamentari.

Analoghe misure sono state previste per le altre società di capitali e le società cooperative.

L'applicazione di queste procedure straordinarie di svolgimento dell'assemblea, soprattutto per le società con un elevato numero di azionisti, richiederà modalità organizzative in gran parte nuove, anche differenziate in funzione delle specifiche esigenze delle singole società.

ASSONIME ha predisposto una nota (disponibile on line) per l'applicazione delle nuove norme.

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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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    CHECK LIST BILANCIO 2024: operazioni di controllo e verifica

    Il presente documento si propone quale strumento guida per il controllo e la verifica delle operazioni di chiusura del bilancio oltre che utile promemoria per gli adempimenti fiscali e i futuri controlli. 

    a cura di: Studio Chirico Commercialisti Associati STP Srl
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