IVA all’importazione: nuove indicazioni per l’e-commerce e lo Special Arrangement

Dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le indicazioni per gli operatori economici che intendono aderire allo Special Arrangement per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.

Special Arrangement: modalità di adesione

Con l’Avviso del 9 settembre 2026 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito indicazioni sulle modalità di adesione al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione (Special Arrangement), previsto dall’articolo 74-sexies.1 del D.P.R. n. 633/1972 per le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi.

Le indicazioni si inseriscono nel quadro della riforma dell’e-commerce entrata in vigore dal 1° luglio 2026 e tengono conto delle istruzioni fornite con la Circolare n. 17/2026. Gli operatori economici che intendono avvalersi del regime speciale devono effettuare una preventiva comunicazione tramite PEC alla Direzione Dogane.

Adempimenti per l’utilizzo del regime

Per operare nell’ambito dello Special Arrangement, l’ADM evidenzia alcuni specifici adempimenti. Nelle dichiarazioni doganali, relative ai tracciati H1, H6 o H7, deve essere obbligatoriamente indicato il codice di procedura aggiuntiva F49.
È inoltre necessario essere titolari, oppure ottenere, di un’apposita autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO) ai sensi dell’articolo 110, lettera c), del Codice doganale dell’Unione. Gli operatori che ne sono ancora privi sono pertanto invitati a presentare tempestivamente la relativa richiesta, tenendo conto delle specificità dei flussi e-commerce.
L’utilizzo del regime speciale comporta anche l’obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale (CGU) a copertura degli oneri doganali, rappresentati dal dazio forfettario di 3 euro e dall’IVA.

L’ADM ricorda infine che, dal 1° luglio 2026, per tutte le dichiarazioni presentate in regime di Special Arrangement è obbligatoria la valorizzazione del Data Element 12 10 000 000 (Deferred Payment), nel quale deve essere riportato il riferimento alla dilazione di pagamento.

Con riferimento al regime F49, il dazio forfettario di 3 euro (tributo A00) deve essere incluso nella base imponibile per il calcolo dell’IVA all’importazione. La contabilizzazione del debito avviene invece a seguito della ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa (notifica IVA), secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa unionale.

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