La Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 chiarisce il trattamento delle perdite d’impresa derivanti da partecipazioni in società trasparenti nell’ambito del CPB.
Con la Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul concordato preventivo biennale (CPB), pubblicando in allegato una raccolta di risposte a quesiti formulati dalla stampa specializzata e dalle associazioni di categoria. Il documento tiene conto anche delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 148/2026, con riferimento al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.
Tra i chiarimenti raccolti nell’allegato, il quesito D.4 riguarda la possibilità di utilizzare le perdite derivanti dalla partecipazione in società trasparenti per ridurre il reddito d’impresa concordato.
Il quesito prende in esame le perdite d’impresa derivanti da partecipazioni in società trasparenti, dichiarate nel quadro RH del modello REDDITI e maturate nel medesimo periodo d’imposta interessato dal concordato. In particolare, viene chiesto se tali perdite possano essere portate in diminuzione del reddito d’impresa concordato.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le perdite d’impresa maturate nei periodi d’imposta oggetto del CPB e derivanti da partecipazioni in società trasparenti possono essere dedotte dal reddito d’impresa concordato, in applicazione dell’articolo 16, comma 4, della disciplina del concordato preventivo biennale.
Resta fermo il limite previsto dalla norma, secondo cui il reddito imponibile non può essere inferiore a 2.000 euro.
Il chiarimento conferma quindi la possibilità di dedurre tali perdite dal reddito concordato, nel rispetto della soglia minima di reddito imponibile stabilita dalla disciplina del CPB.


