Regime forfettario per ODV e APS: guida fiscale per commercialisti

Soglia a € 85.000, coefficienti di redditività, imposta sostitutiva e semplificazioni IVA: tutto ciò che serve per valutare e gestire il regime agevolato per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale.

Il regime forfettario del Terzo Settore: un'agevolazione specifica per ODV e APS

Il Codice del Terzo Settore ha introdotto un regime forfettario dedicato esclusivamente alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS. Si tratta di un regime distinto e separato rispetto al regime forfettario ordinario riservato alle partite IVA individuali: ha regole proprie, soglie proprie e non va confuso con l’agevolazione degli autonomi.

Il regime si applica alle sole attività commerciali che ODV e APS svolgono in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale. Non riguarda le attività istituzionali dell’ente, che restano fuori dal perimetro commerciale.

Per il commercialista che assiste una ODV o una APS, conoscere questo regime è essenziale: applicarlo correttamente può ridurre significativamente il carico fiscale sulle attività accessorie e semplificare gli adempimenti IVA periodici.

Enti del Terzo Settore
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REQUISITI DI ACCESSO

Chi può accedere al regime forfettario ETS

Il regime forfettario è riservato esclusivamente a due tipologie di ETS, con requisiti precisi da verificare prima dell’accesso.

Requisito ODV APS
Iscrizione al RUNTS✓ Obbligatoria✓ Obbligatoria
Soglia ricavi commerciali≤ € 85.000 annui≤ € 85.000 annui
Tipo di attività commercialiSolo secondarie e strumentaliSolo secondarie e strumentali
Opzione per il regimeSì, con comunicazioneSì, con comunicazione

Le altre tipologie di ETS — Enti Filantropici, Reti Associative, Imprese Sociali — non possono accedere a questo regime. Anche le ODV e le APS che superano la soglia di € 85.000 di ricavi commerciali nell’anno precedente sono escluse e devono applicare il regime ordinario.

€ 85.000

Soglia massima di ricavi commerciali annui per accedere al regime forfettario ETS

Imposta sostitutiva

Aliquota agevolata sul reddito commerciale forfettizzato, inferiore all’IRES ordinaria al 24%

Semplificazioni IVA

Esonero da alcuni adempimenti IVA periodici per gli enti in regime forfettario

MECCANISMO DEL REGIME

Come si calcola l'imposta: coefficienti di redditività e imposta sostitutiva

Il coefficiente di redditività

Il reddito imponibile non viene calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, come nel regime ordinario, ma applicando ai ricavi commerciali un coefficiente di redditività forfettario. Il coefficiente varia in base alla categoria di attività commerciale svolta dall’ente. Il risultato è una base imponibile significativamente ridotta rispetto a quella che emergerebbe dalla contabilità analitica.

L’imposta sostitutiva

Sul reddito forfettizzato si applica un’imposta sostitutiva con aliquota agevolata. Questa imposta sostituisce l’IRES ordinaria sulla parte commerciale dell’attività. Il risparmio fiscale effettivo dipende dal volume di ricavi commerciali e dalla categoria di attività, ma in molti casi risulta sostanziale rispetto al regime ordinario.

Le semplificazioni IVA

Gli enti in regime forfettario beneficiano di esoneri da alcuni adempimenti IVA ordinari, in particolare dalle liquidazioni periodiche e dalla dichiarazione annuale IVA per la parte delle attività in regime agevolato. Questo riduce il carico amministrativo mensile o trimestrale per il commercialista che gestisce la contabilità dell’ente.

Il coefficiente di redditività

Il reddito imponibile non viene calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, come nel regime ordinario, ma applicando ai ricavi commerciali un coefficiente di redditività forfettario. Il coefficiente varia in base alla categoria di attività commerciale svolta dall’ente. Il risultato è una base imponibile significativamente ridotta rispetto a quella che emergerebbe dalla contabilità analitica.

L’imposta sostitutiva

Sul reddito forfettizzato si applica un’imposta sostitutiva con aliquota agevolata. Questa imposta sostituisce l’IRES ordinaria sulla parte commerciale dell’attività. Il risparmio fiscale effettivo dipende dal volume di ricavi commerciali e dalla categoria di attività, ma in molti casi risulta sostanziale rispetto al regime ordinario.

Le semplificazioni IVA

Gli enti in regime forfettario beneficiano di esoneri da alcuni adempimenti IVA ordinari, in particolare dalle liquidazioni periodiche e dalla dichiarazione annuale IVA per la parte delle attività in regime agevolato. Questo riduce il carico amministrativo mensile o trimestrale per il commercialista che gestisce la contabilità dell’ente.

CONFRONTO

Regime forfettario ETS vs regime ordinario IRES: le differenze principali

Aspetto Regime forfettario ETS Regime ordinario IRES
Base imponibileRicavi × coefficiente forfettarioRicavi − costi effettivi
AliquotaImposta sostitutiva agevolataIRES 24%
IVASemplificazioni e esoneri parzialiRegime IVA ordinario completo
Contabilità commercialeSemplificataOrdinaria
Soglia di accesso≤ € 85.000 ricavi commercialiNessuna soglia
Soggetti ammessiSolo ODV e APS iscritte al RUNTSTutti gli ETS
GUIDA PRATICA

Come accedere al regime forfettario: i passi operativi

L’accesso al regime forfettario non è automatico: richiede una comunicazione formale e il rispetto di alcuni presupposti da verificare ogni anno. Ecco i passi operativi per il commercialista.

  • Verifica i requisiti soggettivi. Controlla che l'ente sia una ODV o una APS regolarmente iscritta al RUNTS. Le associazioni non ancora iscritte non possono accedere al regime.
  • Verifica la soglia di ricavi. I ricavi commerciali dell'anno precedente non devono superare € 85.000. Al primo anno di attività la soglia si valuta in proporzione ai mesi di effettiva operatività.
  • Verifica la natura delle attività commerciali. Le attività devono essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Attività commerciali prevalenti escludono l'accesso.
  • Effettua la comunicazione di opzione. L'accesso al regime richiede una comunicazione all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste. L'opzione vincola l'ente per almeno un triennio.
  • Classifica le entrate commerciali per categoria. Il coefficiente di redditività da applicare varia per tipo di attività: è necessario classificare correttamente i ricavi commerciali nelle categorie previste dalla normativa.
  • Monitora il rispetto della soglia ogni anno. Se nell'anno in corso i ricavi commerciali superano € 85.000, il regime cessa di applicarsi dall'anno successivo.

FAQ

Domande frequenti sul regime forfettario ODV e APS

Le risposte alle domande più comuni 

Il regime forfettario ETS è lo stesso del regime forfettario delle partite IVA?

No, sono due regimi completamente distinti. Il regime forfettario ETS è riservato esclusivamente a ODV e APS iscritte al RUNTS che svolgono attività commerciali accessorie. Ha soglie, coefficienti e regole proprie definite dal Codice del Terzo Settore. Il regime forfettario ordinario è invece riservato a persone fisiche che esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo.

Se i ricavi commerciali superano € 85.000 nel corso dell’anno, il regime forfettario cessa di applicarsi a partire dall’anno successivo. Per l’anno in cui avviene il superamento il regime resta in vigore. Il commercialista deve monitorare i ricavi durante l’anno per anticipare il passaggio al regime ordinario ed evitare sorprese a consuntivo.

Sì. Il regime forfettario si applica esclusivamente alle attività commerciali secondarie e strumentali, non all’intera attività dell’ente. Le entrate istituzionali (quote, contributi, donazioni) restano fuori dal perimetro del regime. L’imposta sostitutiva si calcola solo sul reddito forfettizzato derivante dalle attività commerciali.

L’opzione per il regime forfettario vincola l’ente per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo l’ente può uscire dal regime con apposita comunicazione. L’uscita anticipata è possibile solo in caso di superamento della soglia di ricavi o di perdita dei requisiti soggettivi.

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