Antiriciclaggio commercialisti: istruzioni UIF sulla segnalazione di operazioni sospette

Nuove Istruzioni UIF sulla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette: focus sugli obblighi antiriciclaggio dei commercialisti, sulle modalità di invio delle SOS e sui principali criteri valutativi.
Antiriciclaggio commercialisti: istruzioni UIF sulla segnalazione di operazioni sospette
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Il 18 dicembre 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diffuso un documento denominato “Istruzioni dell’Unità di Informazione Finanziaria per la rilevazione e la segnalazione di operazioni sospette”. 

Il documento è formato da 31 pagine e, di seguito, viene esaminato esclusivamente per ciò che concerne l’aspetto del commercialista in merito alle SOS. 

Preliminarmente si osserva che il commercialista è tenuto: 

  • A segnalare eventuali operazioni sospette attraverso il portale  ARSOS  (il documento UIF indica infatti che i professionisti possono trasmettere le SOS tramite i rispettivi Organismi di Autoregolamentazione) 
  • A segnalare eventuali operazioni in contanti attraverso il portale SIAR (acronimo di Segnalazioni Infrazioni Anti-Riciclaggio) – violazioni dall’obbligo di astenersi da operazioni in contanti per somme superiori ai 4.999,99 euro

Quindi, se non ancora fatto, effettuate l’iscrizione a tali portali, in quanto l’articolo 37 (per le SOS) prevede che i soggetti obbligati prima di compiere l’operazione inviano senza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contanti, anche se non eccedenti la soglia degli attuali 4.999,99 euro costituisce elemento di sospetto.  In presenza degli elementi di sospetto i soggetti obbligati non compiono l’operazione fino al momento in cui non hanno provveduto  ad effettuare la SOS. 

L’omessa SOS – salvo che il fatto costituisca reato – è punita con  l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 3.000 euro, e nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 300.000 euro. 


Cosa indicano le “Istruzioni”

In sintesi:

  1. la SOS rappresenta l’esito di un processo valutativo condotto a partire dall’individuazione di anomalie, soggettive ed oggettive, analizzate al fine di decidere se le anomalie stesse possano essere giiustificata o se invece sono tali da con configurare il sospetto;  nel processo valutativo sono evitati automatismi  e approcci cautelativi 
  2. Il segnalante rappresenta  in modo completo nella segnalazione i motivi di sospetto, fornendo i soli elementi utili alla descrizione dei medesimi. Tali elementi sono selezionati in funzione della fattispecie che il segnalante intende rappresentare e della loro rilevanza, contemperando le esigenze di esaustività e di sinteticità.
  3. Tutte le informazioni inerenti alle SOS, al loro contenuto, ai soggetti intervenuti nell’iter segnaletico, all’invio della segnalazione alla UIF nonché alle interlocuzioni sulle medesime e al flusso di ritorno sono sottoposti al regime di riservatezza previsto dal decreto antiriciclaggio; debbono essere adottate misure idonee a mantenere riservate le comunicazioni interne concernenti le valutazioni effettuate e le operazioni sospette rilevate, anche in caso di esternalizzazione a soggetti terzi di alcuni adempimenti in materia antiriciclaggio.
  4.  Alla base della SOS devono essere posti dati, informazioni e documenti pertinenti in relazione al sospetto, che siano chiari, coerenti, completi e aggiornati, inserendo nella segnalazione gli elementi strettamente utili e necessari a rappresentare i motivi del sospetto e le valutazioni effettuate.
  5. Definire  una procedura interna per la rilevazione e valutazione delle SOS, in particolare  nel caso di associazioni, studi professionali o STP, ferma restando la responsabilità del singolo professionista, è prevista l’istituzione di una funzione antiriciclaggio; la procedura interna avrà contenuti proporzionati alle dimensioni ed alla complessità dell’attività concretamente svolta ed alle capacità organizzative
  6. Nel paragrafo 2 (pag. 24) viene illustrato lo schema ed il contenuto della SOS 

La UIF aveva già emanato i seguenti documenti relativi ad “indicatori di anomalia” da tenere presenti nel valutare se effettuare, o meno, una SOS.

Provvedimento 2023
Tavola di raccordo tra indicatori e precedenti provvedimenti

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