Scuola, illegittimo il limite dei 70 anni per il trattenimento in servizio ai fini pensionistici

La Corte Costituzionale estende il limite massimo di permanenza in servizio del personale scolastico tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Con la Sentenza n. 125 del 14 luglio 2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo n. 297/1994, nella parte in cui fissa a 70 anni il limite massimo per il trattenimento in servizio del personale dell’amministrazione scolastica che non abbia ancora maturato gli anni necessari per ottenere la pensione di vecchiaia.

La norma prevedeva infatti che il dipendente della scuola, arrivato al compimento dei 65 anni senza aver raggiunto l’anzianità contributiva minima richiesta, potesse essere trattenuto in servizio fino al conseguimento del requisito necessario, ma comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Secondo la Corte, tale limite non può essere applicato in modo rigido, ma deve essere adeguato agli incrementi della speranza di vita che incidono sui requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.

Il limite deve essere collegato ai requisiti pensionistici

La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, nell’ambito di una controversia promossa da una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito che chiedeva di essere trattenuta in servizio oltre i 70 anni per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.

La Consulta ha ricordato che il trattenimento in servizio è una misura eccezionale finalizzata a consentire al lavoratore di conseguire il trattamento pensionistico. Per questo motivo, il legislatore non può prevedere un limite massimo di età che rischi di impedire il raggiungimento dei requisiti necessari.

La previsione di un tetto anagrafico non aggiornato rispetto all’aumento della speranza di vita è stata quindi ritenuta irragionevole.

A seguito della pronuncia, il limite per il trattenimento in servizio del personale scolastico dovrà essere riferito ai 70 anni oppure alla diversa maggiore età risultante dagli adeguamenti dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

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