Riders autonomi e Libro Unico del Lavoro: chiarimenti del Ministero sulla gestione del LUL

L’obbligo di tenuta del LUL per i rider con partita IVA o lavoro autonomo occasionale decorre da luglio 2026. Il Ministero chiarisce anche le modalità di registrazione delle consegne e dei compensi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 1 del 31 agosto 2026, ha fornito chiarimenti sugli adempimenti a carico dei committenti che si avvalgono di rider operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA, in particolare in merito alla tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL), alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge n. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026.

Tra i principali chiarimenti, il Ministero precisa che la proroga di 90 giorni prevista dalla legge di conversione riguarda esclusivamente il prospetto LUL relativo al mese di luglio 2026, consentendone l’aggiornamento e la stampa entro il termine prorogato. Per le mensilità successive restano invece ferme le ordinarie scadenze previste per la tenuta del Libro Unico.

L’Interpello chiarisce inoltre che il numero delle consegne deve essere registrato nel mese in cui l’attività viene effettivamente svolta, mentre i compensi vanno indicati nel mese della loro effettiva erogazione, secondo il principio di cassa. Per collegare le somme corrisposte al periodo di riferimento, è possibile utilizzare il campo “note” del LUL.

Particolare attenzione viene riservata anche ai periodi nei quali il rider, pur mantenendo attivo il rapporto di lavoro autonomo, non effettua alcuna consegna e non matura compensi. Anche in questi casi il committente è tenuto a elaborare il prospetto LUL, riportando valori pari a zero, così da garantire continuità documentale per tutta la durata del rapporto.

Infine, per gli ordini multipli destinati allo stesso acquirente e allo stesso luogo, il conteggio delle consegne deve seguire il sistema tariffario applicato: se ogni ordine è remunerato separatamente, le consegne saranno registrate singolarmente; se invece viene riconosciuto un compenso unico per l’intera consegna, l’operazione potrà essere contabilizzata come un’unica consegna.

Ulteriori dettagli nel documento pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro.

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