Pensione francese e trasferimento in Italia: chiarito il regime fiscale applicabile

Con la Risposta a interpello n. 113 del 29 maggio l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale di una pensione erogata dalla CNIEG a un contribuente residente in Francia che intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

Il caso esaminato
L’istante percepisce una pensione maturata a seguito dell’attività lavorativa svolta presso la società elettrica francese EDF, che dal novembre 2023 è interamente controllata dallo Stato francese. Proprio in ragione di tale mutato assetto proprietario, il contribuente riteneva che il trattamento pensionistico potesse essere qualificato come pensione relativa a funzioni pubbliche ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni e, quindi, essere tassato esclusivamente in Francia.

La posizione dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso tale interpretazione.
Nel documento di prassi viene ricordato che le pensioni erogate dalla CNIEG sono espressamente incluse, in base all’Accordo amichevole intervenuto tra le Amministrazioni finanziarie italiane e francesi nel 2000, tra le prestazioni riconducibili al regime di sicurezza sociale francese.
Di conseguenza, la pensione in esame rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Francia, che prevede la tassazione concorrente sia nello Stato della fonte del reddito, ossia la Francia, sia nello Stato di residenza del percettore, cioè l’Italia.

Secondo l’Agenzia, il successivo passaggio di EDF sotto il controllo totale dello Stato francese non è sufficiente a modificare il regime convenzionale già applicabile alla prestazione pensionistica. Inoltre, anche ipotizzando una diversa qualificazione dell’ultimo periodo lavorativo, troverebbe comunque applicazione la disposizione convenzionale che rinvia all’articolo 18 per i servizi resi nell’ambito di attività industriali o commerciali.
Pertanto, dal momento del trasferimento della residenza fiscale in Italia, la pensione continuerà a essere imponibile sia in Francia sia in Italia. 
La doppia imposizione sarà eliminata mediante il riconoscimento, da parte dell’Italia, del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo le regole previste dalla Convenzione e dall’articolo 165 del TUIR.

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