Partita IVA, cessazione d’ufficio legittima in caso di persistente inaffidabilità fiscale

È legittima la cessazione d’ufficio della partita IVA quando, a seguito delle verifiche dell’Amministrazione finanziaria, emergono elementi che evidenziano una persistente situazione di inaffidabilità fiscale del contribuente. La valutazione può riguardare non soltanto le nuove partite IVA, ma anche quelle già esistenti, in presenza di specifici profili di rischio.

Lo ha chiarito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia con la Sentenza n. 2769/1 del 21 settembre 2026, respingendo l’appello di una società alla quale era stata disposta la cessazione d’ufficio della partita IVA.

La controversia riguardava una società posta in liquidazione nel 2022, che aveva continuato a svolgere la propria attività oltre il periodo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di realizzo del patrimonio aziendale. L’Amministrazione finanziaria aveva disposto la cessazione della partita IVA sulla base di una serie di elementi indicativi di elevata pericolosità fiscale.
Tra le criticità riscontrate figuravano l’esposizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, l’omesso versamento di imposte e contributi per più annualità, la mancata presentazione dei bilanci e anomalie contabili relative alle rimanenze.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 35, commi 15-bis, 15-bis.1 e 15-bis.2, del D.P.R. n. 633/1972 e nel Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2023, n. 156803. Le verifiche possono interessare anche partite IVA già operative, in particolare quando, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura aziendale, riprendono a operare presentando caratteristiche di rischio.

La Corte ha inoltre escluso che il Provvedimento direttoriale abbia introdotto un’estensione illegittima dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, riconoscendone la finalità di contrastare attività d’impresa solo apparenti e potenzialmente pregiudizievoli per l’Erario.

In presenza delle criticità individuate dall’Ufficio, spetta al contribuente fornire elementi idonei a dimostrarne l’insussistenza. Nel caso esaminato, il complesso delle irregolarità riscontrate ha confermato la persistente inaffidabilità fiscale della società, giustificando la cessazione d’ufficio della partita IVA e il conseguente rigetto dell’appello.

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