IVA e operazioni soggettivamente inesistenti: per la detrazione conta la corrispondenza tra soggetti reali e fattura

La Suprema Corte rafforza i presupposti della detrazione IVA: esclusione anche in caso di interposizione fittizia o consapevole partecipazione a frodi fiscali.

Con Ordinanza n. 7631 del 30. marzo 2026 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, torna a pronunciarsi in materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, fornendo importanti chiarimenti sul diritto alla detrazione.

Secondo i giudici di legittimità, l’operazione soggettivamente inesistente si configura non solo quando l’emittente della fattura non è un soggetto passivo d’imposta, ma anche quando la falsità riguarda operazioni intercorse tra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione
In particolare, se l’Amministrazione ritiene che la fattura concerna operazioni solo soggettivamente inesistenti, ossia emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente effettuato la cessione o la prestazione, la detraibilità dell’IVA deve essere esclusa. Viene infatti a mancare il presupposto stesso della detrazione, ossia l’effettiva corrispondenza tra operazione economica e soggetti indicati in fattura, come previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

La Cassazione ribadisce inoltre che il diritto alla detrazione deve essere negato non solo nei casi in cui l’evasione sia direttamente commessa dal contribuente, ma anche quando risulti che lo stesso sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un meccanismo fraudolento di evasione IVA.

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