Imposta sui servizi digitali: ammessa la dichiarazione integrativa, ma il credito non è compensabile

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità con cui i soggetti passivi possono correggere una dichiarazione già presentata, alla luce delle disposizioni applicabili all’ISD.

È possibile presentare una dichiarazione integrativa anche per l’imposta sui servizi digitali (ISD). È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 2 pubblicato il 22 settembre 2026, riconoscendo l’applicabilità, in presenza dei relativi presupposti, della disciplina prevista dall’articolo 8, comma 6-bis, del DPR n. 322/1998.

La questione nasce da una richiesta di chiarimento sulla possibilità di utilizzare lo strumento della dichiarazione integrativa anche con riferimento all’ISD, imposta disciplinata dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge n. 145/2018.

La disciplina dell’imposta sui servizi digitali

L’ISD si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura di determinati servizi digitali ed è dovuta dai soggetti che, oltre a realizzare ricavi da tali servizi nel territorio dello Stato, raggiungono le soglie dimensionali previste dalla normativa. Tra i servizi interessati rientrano la pubblicità mirata veicolata tramite interfacce digitali, la messa a disposizione di interfacce digitali multilaterali e la trasmissione di dati raccolti dagli utenti.

Per gli adempimenti dichiarativi, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021 stabilisce che la dichiarazione annuale dell’imposta deve essere presentata entro il termine previsto dalla disciplina vigente e dispone espressamente che, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni contenute nel DPR n. 322/1998.

Proprio da quest’ultimo rinvio prende le mosse il chiarimento dell’Agenzia.

Via libera alla dichiarazione integrativa, ma il credito non è compensabile

Secondo l’Agenzia delle Entrate, non vi sono, in generale, ragioni che impediscano di presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del DPR n. 322/1998 anche per l’imposta sui servizi digitali, quando ricorrono i relativi presupposti.

La conclusione tiene conto, da un lato, del richiamo alle disposizioni del DPR n. 322/1998 contenuto nella disciplina applicativa dell’ISD e, dall’altro, della previsione secondo cui, per accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso relativi all’imposta sui servizi digitali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia di IVA.

Il chiarimento presenta però un’importante conseguenza pratica. L’eventuale credito che emerge dalla dichiarazione integrativa non può essere utilizzato in compensazione orizzontale.

L’Agenzia precisa infatti che il credito deve essere gestito secondo le modalità previste per l’eccedenza di versamento dell’ISD: il contribuente può chiederne il rimborso oppure rinviarlo al periodo successivo per utilizzarlo in tale sede. La stessa impostazione era già stata chiarita dall’Agenzia nella circolare n. 3/E del 23 marzo 2021.

La dichiarazione integrativa per l’ISD è quindi ammessa, ma l’eventuale maggiore credito risultante dalla correzione non può essere portato in compensazione orizzontale tramite modello F24. Restano da rispettare, inoltre, i termini e i limiti previsti dall’articolo 8, commi 6-bis e 6-quater, del DPR n. 322/1998, nonché le relative istruzioni del quadro DI del modello DST.

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