ETS commerciali: chiarimenti del Ministero su RUNTS e iscrizione al Registro imprese

Pubblicata una nota interpretativa che precisa quando un Ente del Terzo Settore può operare in forma d’impresa commerciale e quali sono gli adempimenti nei confronti del RUNTS e del Registro delle imprese.

Con una recente nota di prassi, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, oltre alle imprese sociali, possono esistere anche altri Enti del Terzo Settore (ETS) che svolgono la propria attività esclusivamente o prevalentemente in forma di impresa commerciale. Tali enti, per mantenere la qualifica di ETS, devono essere iscritti al RUNTS e, contemporaneamente, al Registro delle imprese. Di conseguenza, gli ETS che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possono essere iscritti al RUNTS in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione “imprese sociali” del Registro imprese, in quanto la qualificazione come ETS – fermo restando quanto già previsto per le imprese sociali – presuppone necessariamente l’iscrizione nel RUNTS.

In questo quadro si inserisce un ulteriore chiarimento del Ministero, volto a escludere automatismi applicativi: non è prevista alcuna cancellazione automatica dal RUNTS per gli ETS commerciali.

Il Ministero ha infatti precisato che non deve essere confusa l’attività di interesse generale svolta con modalità imprenditoriali con le “attività diverse” disciplinate dal Codice del Terzo Settore. Un ETS che opera sul mercato con criteri imprenditoriali può continuare a mantenere l’iscrizione al RUNTS, purché rispetti le regole previste dalla normativa e non distribuisca utili.

Distinzione tra impresa e ente commerciale
Un ulteriore chiarimento fornito dal Ministero riguarda la differenza tra qualifica civilistica di impresa e qualifica fiscale di ente commerciale. Il superamento dei parametri fiscali di non commercialità non comporta automaticamente l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese: tale obbligo sussiste soltanto quando ricorrono i requisiti tipici dell’attività d’impresa previsti dal Codice civile.

Regole particolari per ODV, APS ed enti filantropici
La nota evidenzia infine che alcune categorie di ETS, come Organizzazioni di volontariato (ODV), Associazioni di promozione sociale (APS) ed enti filantropici, sono caratterizzate da discipline specifiche che rendono generalmente incompatibile un modello organizzativo imprenditoriale. Resta tuttavia ferma la possibilità che tali enti assumano, in determinate circostanze, una qualifica fiscale di ente commerciale, la cui valutazione compete all’Amministrazione finanziaria e non agli uffici del RUNTS.

ALTRI APPROFONDIMENTI
Riforma dello Sport e Società Dilettantistiche: le regole dell’Agenzia delle Entrate per SSD e Enti del Terzo Settore

Riforma dello Sport e Società Dilettantistiche: le regole dell’Agenzia delle Entrate per SSD e Enti del Terzo Settore

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Circolare 7/2026 per SSD (Enti del Terzo Settore). Analisi dei requisiti statutari e delle agevolazioni fiscali IRES e IVA....
Controlli sugli Enti del Terzo Settore: ecco i modelli di verbale per le verifiche ordinarie e straordinarie

Controlli sugli Enti del Terzo Settore: ecco i modelli di verbale per le verifiche ordinarie e straordinarie

Redazione AteneoWeb
Nuovi modelli per documentare le verifiche sugli ETS: la modulistica, disponibile in formato PDF e Word, dovrà essere utilizzata per i controlli ordinari, straordinari e per i casi di irreperibilità...
Testo Unico Adempimenti e Accertamento: la guida completa alla riforma fiscale 2026

Testo Unico Adempimenti e Accertamento: la guida completa alla riforma fiscale 2026

Redazione AteneoWeb
Tutto sul nuovo Testo Unico Adempimenti e Accertamento: struttura, novità, semplificazioni fiscali e data di entrata in vigore. La guida definitiva....

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.