DURF: nel calcolo del requisito del 10% entrano anche ritenute e imposte estere

Con la Risposta n. 174 del 16 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali versamenti possono essere considerati ai fini del requisito del 10% previsto per il rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (DURF), includendo anche alcune somme versate da soggetti diversi dal contribuente.

Il caso sottoposto all’Agenzia

La risposta riguarda una società che opera nel settore delle costruzioni industriali e tecnico-specialistiche e che, pur dichiarando di svolgere attività non caratterizzate da un elevato impiego di manodopera, si trova a dover produrre il DURF su richiesta di alcuni committenti nell’ambito dei rapporti contrattuali.
La società ha quindi chiesto se, ai fini della verifica del requisito relativo ai versamenti effettuati negli ultimi tre anni, potessero essere considerate anche le ritenute subite sugli interessi attivi maturati su disponibilità bancarie e depositi e le imposte pagate all’estero, indicate nella dichiarazione dei redditi come credito d’imposta.

Ritenute sugli interessi bancari tra i versamenti rilevanti

L’Agenzia ricorda che, per ottenere l’esonero dagli obblighi previsti dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997, il DURF deve attestare, tra gli altri requisiti, che l’ammontare complessivo dei versamenti registrati nel conto fiscale negli ultimi tre anni sia almeno pari al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nello stesso periodo.

Nel caso esaminato, l’Agenzia chiarisce che possono essere inclusi nel calcolo anche i versamenti relativi alle ritenute d’acconto sugli interessi attivi derivanti da disponibilità bancarie e depositi, effettuati dal sostituto d’imposta. Secondo l’Agenzia, infatti, si tratta di un prelievo tributario effettuato a titolo di acconto e riferibile economicamente all’impresa, mentre il relativo versamento all’Erario è eseguito dal sostituto d’imposta.

Rilevano anche le imposte pagate all’estero

L’Agenzia ammette inoltre nel computo della soglia del 10% anche le imposte pagate all’estero, fino a concorrenza del relativo credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR e indicato nel rigo RN13 del Modello Redditi SC 2026.

Pur non transitando nel conto fiscale italiano, le imposte estere vengono quindi considerate rilevanti ai fini del requisito, in quanto l’utilizzo del credito d’imposta a scomputo dell’IRES dovuta in Italia rappresenta, nella sostanza, una modalità di versamento dell’imposta.

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