Cumulo di contratti di lavoro e non discriminazione: per la CGUE i diritti spettano anche per il tempo parziale

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce la portata del principio di non discriminazione e di parità di trattamento per i lavoratori che svolgono in parallelo più attività lavorative presso lo stesso datore di lavoro.

Con la Sentenza dell’8 ottobre 2026 nella causa C-706/23 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sui requisiti di tutela del lavoro in materia di non discriminazione in caso di cumulo di contratti.
La vicenda nasce dal ricorso promosso da alcuni insegnanti in Romania, assunti con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, i quali svolgevano parallelamente, presso le medesime strutture, attività a tempo determinato e parziale con retribuzione oraria. Il calcolo dei loro diritti retributivi relativi alle ferie annuali e alle indennità di mensa veniva tuttavia effettuato esclusivamente sulla base del contratto principale a tempo pieno.

Tutele applicabili e divieto di discriminazione

Investita della questione pregiudiziale dalla Corte d’appello di Ia?i, la CGUE ha ricordato che il diritto a ferie annuali retribuite costituisce un principio fondamentale indiscusso del diritto sociale dell’Unione, a cui non è possibile derogare.
Nell’esaminare la situazione di cumulo contrattuale, i giudici europei hanno stabilito che ogni dipendente che versa in tali condizioni rientra sia nella nozione di “lavoratore a tempo determinato” sia in quella di “lavoratore a tempo parziale” ai sensi delle direttive 97/81/CE e 1999/70/CE, e che l’indennità di mensa rientra appieno tra le “condizioni di impiego”.   

La Corte ha ribadito che gli accordi quadro comunitari vietano qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ai lavoratori a tempo determinato e parziale rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato e a tempo pieno comparabili. Tali divieti costituiscono espressione del principio generale di uguaglianza e non possono essere interpretati in modo restrittivo.

Il calcolo proporzionale dei diritti per i contratti in parallelo

Rilevato che la disparità di trattamento nel calcolo dei diritti retributivi non trovava alcuna giustificazione in ragioni oggettive e che il principio del pro rata temporis non veniva applicato correttamente, la CGUE ha concluso che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che preveda il calcolo dei diritti retributivi relativi a ferie e indennità sulla sola base del contratto a tempo pieno, escludendo le prestazioni rese nell’ambito del contratto a tempo parziale e determinato. Pertanto, i diritti dei dipendenti devono essere calcolati sulla base del lavoro complessivamente svolto e dei redditi percepiti nell’ambito di entrambi i contratti.

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