Assegno unico, l’INPS estende le tutele: nuova platea per lavoratori europei e figli all’estero

Le indicazioni dell’Istituto chiariscono i requisiti d’accesso, le modalità di calcolo pro-quota e la gestione delle domande durante la fase transitoria.

L’INPS ha pubblicato la Circolare 24 luglio 2026, n. 81, recependo le modifiche introdotte dal D.L. 19/2026 (convertito con L. 50/2026) che ampliano il bacino dei beneficiari dell’Assegno unico e universale per i figli a carico. Le indicazioni aggiornano i criteri di residenza, i requisiti lavorativi e il coordinamento previdenziale in ambito comunitario.

I due pilastri della riforma

Le novità principali introdotte dalle nuove istruzioni operative riguardano:

  • figli residenti nell’Unione Europea: l’assegno viene esteso anche ai figli stabiliti in un altro Stato membro dell’UE, a patto che risultino fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. l’estensione ha efficacia ai soli fini del riconoscimento della prestazione e non altera i criteri di composizione del nucleo familiare calcolato ai fini ISEE;
  • lavoratori UE non residenti in Italia: per i cittadini comunitari che lavorano nel nostro Paese ma mantengono la residenza all’estero, l’importo viene erogato in proporzione alla durata effettiva dell’occupazione svolta in Italia, rapportando il sussidio all’arco temporale dell’attività professionale anziché all’intera annualità.

I requisiti di accesso e la domanda

Cambiano anche le condizioni generali d’accesso alla misura.
In alternativa al possesso del diritto di soggiorno (ordinario o permanente), il richiedente può ora soddisfare i requisiti dimostrando la titolarità di un contratto di lavoro subordinato o lo svolgimento di un’attività autonoma con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana e regolare versamento dei contributi.

I lavoratori trasfrontalieri o non residenti devono presentare la richiesta per il solo periodo d’impiego svolto in Italia, con l’obbligo di rinnovo annuale a partire dal 1° marzo di ciascun anno.

Fase transitoria e conguagli

Le domande inoltrate a partire dal 21 aprile 2026 (data di entrata in vigore del decreto) sono gestite via provvisoria in attesa del completamento degli aggiornamenti informatici dell’INPS.
A partire dal mese di maggio 2026, l’Istituto ha avviato la revisione delle posizioni: gli importi erogati sono soggetti a ricalcolo, con eventuale liquidazione di somme a credito o recupero di indebiti.

Resta confermata l’applicazione del Regolamento CE n. 883/2004 relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra i Paesi dell’Unione.

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