Assegno straordinario, accesso anche per i lavoratori ex Fondo telefonici

L’Assegno straordinario del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni può essere riconosciuto anche ai lavoratori con contribuzione accreditata nell’ex Fondo speciale telefonici.

Lo chiarisce l’INPS con la Circolare n. 101 del 23 settembre 2026, che integra le precedenti istruzioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’ex Fondo speciale telefonici, soppresso dal 1° gennaio 2000 e oggi gestione contabile separata del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), può quindi essere considerato ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso all’Assegno.

Requisiti e presentazione della domanda

La prestazione può essere riconosciuta ai lavoratori ancora iscritti all’ex Fondo quando il diritto alla pensione si perfeziona utilizzando esclusivamente la contribuzione accreditata in tale gestione. Per valorizzare anche i periodi contributivi presenti in altre gestioni, compreso il FPLD, è invece necessario ricorrere agli strumenti di ricongiunzione previsti dalle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990.

L’Assegno è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro e deve accompagnare il lavoratore fino alla prima decorrenza utile della pensione anticipata o di vecchiaia, entro un periodo massimo di 60 mesi, comprese, quando previste, le relative finestre mobili. 
Non è invece accoglibile la domanda finalizzata alla pensione anticipata se il lavoratore è già titolare di Assegno ordinario di invalidità oppure ne ha richiesto il riconoscimento.

È il datore di lavoro a dover verificare la posizione contributiva e la sussistenza dei requisiti, sulla base dell’anzianità contributiva complessiva e della documentazione disponibile, come l’Estratto Conto Certificativo (ECOCERT). 
Una volta verificata la posizione e individuato il trattamento pensionistico cui è finalizzato l’Assegno, l’azienda può procedere con la domanda, che deve essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale prestazioni esodo, a partire dal primo giorno del mese di cessazione del rapporto di lavoro. 
Prima dell’invio, deve essere compilato e sottoscritto il modello AP160, firmato anche dal lavoratore e conservato dal datore di lavoro.

Nella domanda deve essere indicato anche se l’Assegno è finalizzato al pensionamento a carico del FPLD oppure dell’ex Fondo speciale telefonici.

La Circolare fornisce infine le indicazioni per la compilazione del flusso UNIEMENS e per la gestione della contribuzione correlata alla prestazione.

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