L’atto d’imposizione tributaria deve contenere un’adeguata replica in grado di superare le deduzioni formulate dal contribuente: in mancanza, l’atto è radicalmente nullo per difetto di motivazione.
E’ principio consolidato in giurisprudenza che le osservazioni ex art. 12, co. 5, l. n. 212/2000, impongono il funzionario verbalizzante ad un riesame critico del processo verbale di constatazione redatto dall'organo investigativo specificando nell'ambito delle motivazioni dell'atto di accertamento se, ed in quale misura, le doglianze di parte hanno avuto effetti sull'accertamento definitivo, ovvero le ragioni per le quali le stesse sono risultate irrilevanti agli stessi fini.