Tentativo di controparte di inserire per la prima volta in atto di appello che il contribuente deve IRAP posto che ha una società di servizi. Ciò non è possibile posto che in prime cure controparte non ha dimostrato l’asserita interposizione fittizia di cui all’art. 37, co 3 del DPR 600/1973.
In procedura si eccepisce l’inammissibilità dell’atto di appello ricevuto posto che lo stesso risulta privo di data e viepiù notificato dopo i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Difesa molto forte anche nel merito.