Inutilizzabili le prove acquisite mediante accertamenti bancari in assenza o inidoneità del necessario titolo autorizzativo rilasciato dall’organo competente. La presente memoria evidenzia i motivi che conducono all’illegittimità del procedimento di indagini bancarie posto a fondamento dell’accertamento, poiché privo del prescritto provvedimento autorizzativo idoneo ai sensi degli artt. 32 e 51 del D.P.R. 600/1973 e del D.P.R. 633/1972.
Le recentissime ordinanze della Corte di Cassazione nn. 19956/2026 e 19960/2026, in linea con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impongono che tale provvedimento sia preventivo, motivato e verificabile, costituendo il titolo legittimante dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente.
Il presente elaborato costituisce una traccia operativa di memoria integrativa al ricorso ex art. 32 del D.lgs. 546/1992, da proporre innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, predisposta a beneficio dei contribuenti che si trovano in giudizio, quale modello per eccepire i vizi del procedimento istruttorio e tutelare i diritti fondamentali nella controversia tributaria.




