Atto Costitutivo di Associazione riconosciuta Ets (modello personalizzabile)

Atto Costitutivo di Associazione riconosciuta Ets (modello personalizzabile)
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ID: 238536
L'Atto Costitutivo delle Associazioni del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) deve indicare: la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;  la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.
€ 12,00 + iva

Le Associazioni e le Fondazioni del Terzo Settore possono, in deroga al Dpr 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Il Notaio che ha ricevuto l’Atto Costitutivo di una Associazione o di una Fondazione del Terzo Settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una Fondazione del Terzo Settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalle disposizioni circa la sua natura di Ente del Terzo Settore, nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente. 
L’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso.
Se il Notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori o agli amministratori dell’ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Notaio, possono domandare all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l’ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata. 

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a: 

  • 15.000 euro per le Associazioni
  • 30.000 euro per le Fondazioni. 

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. 

Quando risulta che il patrimonio minimo (non inferiore a 15.000 euro per le Associazioni e a 30.000 euro per le Fondazioni) è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un’Associazione, convocare l’Assemblea per deliberare, e in una Fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente. 

Le modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

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